ORDINANZA EX ART. 648 C.P.C.
Il Giudice,
vista l’istanza del convenuto opposto;
visto che l’opposizione non è fondata su prova scritta (o di pronta soluzione), ma solo su contestazioni generiche;
ritenuto che dal doc. n. prodotto da parte opposta emerge un riconoscimento di debito della parte opponente;
visti l’art. 648 c.p.c., e l’art. 183, sesto comma c.p.c.
concede
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. ________, ed inoltre concede alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c., riservandosi in merito all’ammissione delle prove.
________, lì ________
Il Giudice ________
Il Cancelliere ________